sabato 13 novembre 2010

La creatività del Comandante della Polizia locale e l'ordinanza fantasma

Il segreto della creatività è saper nascondere le proprie fonti” diceva Albert Einstein.Ce n'è tanta di creatività nell'ultima ordinanza del solerte Comandante della Polizia locale Donato Alfiniti (clicca sul testo evidenziato per leggere il precedente intervento a cui si fa riferimento), stando ad Albert Einstein.
In realtà, alcune fonti sono assolutamente pubbliche: il Codice della Strada e il Testo Unico sugli Enti Locali. La fonte del provvedimento all'interno dello Statuto comunale inizia a rientrare tra quelle occulte, mentre assolutamente occulte sono il Decreto Sindacale del 30 giugno 2010 n. 75 (immagino sia in realtà il decreto con cui si conferisce al Comandante l'incarico di Caposervizio – Signor Sindaco, per favore lo tiri fuori perché sul sito del Comune non si reperisce (e qui poi corre il richiamo al Testo Unico sugli Enti Locali) e, ancora più oscuro (potrebbe essere considerato un “credo quia absurdum”) “la precedente ed inerente ordinanza emessa anche se materialmente non trascritta”. Secondo il Testo unico per gli Enti Locali, il Comandante Alfiniti, in qualità di Caposervizio, seppur a termine, aveva effettivamente il potere di emettere il provvedimento (tale l'interpretazione univoca della giurisprudenza sul punto) ai sensi degli art. 5 e 7 (che richiama l'articolo 6) del Codice della Strada.
La creatività però rimane.
Le motivazioni dell'ordinanza sono abbastanza oscure. Si fa riferimento a criticità della strada, per il transito veicolare e pedonale. Si fa riferimento ad una idonea alternativa viabilistica. E soprattutto si richiama la precedente ordinanza non materialmente trascritta. Sarebbe bello se un Consigliere Comunale, non importa se di Maggioranza o Opposizione, si occupasse di verificare l'effettivo contenuto di questa ordinanza. Il Caposervizio non può segretarla e il Consigliere ha diritto di accesso. Se l'ordinanza esiste la si tiri fuori e la si esamini. Se non esiste la precedente allora questa ordinanza diventa viziata. Proviamo con un paradosso. Il Parlamento fa una legge che non viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Sulla base di questa legge, il Governo ha il potere di emettere determinati provvedimenti. In una situazione del genere si griderebbe (giustamente) allo scandalo, all'attentato alla Costituzione e ad una violazione di qualunque principio di diritto. La situazione, paradossalmente è la stessa. Si tratta di una ordinanza emessa anche se non materialmente trascritta. Contro un provvedimento del genere (come riportato correttamente sulla Sua trascritta) è ammesso ricorso al T.A.R.. Ma se il provvedimento non è rintracciabile, anzi non viene pubblicato, cosa impugno? Un'ordinanza emessa non può rimanere nella sua testa. Se succede, usciamo dallo Stato di diritto per entrare in quello di polizia. Lo stato di diritto garantisce a tutti i cittadini di potersi tutelare anche contro gli atti dello Stato stesso. Ma perché questo principio possa trovare attuazione, allora è necessario che gli atti dello Stato (o di qualunque Ente Pubblico) siano conosciuti o conoscibili. Se questa conoscibilità viene meno, allora lo Stato di diritto viene meno.
Ma la creatività, che si dimostra in sede di “occultamento delle fonti”, emerge in tutto il suo splendore nel contenuto imperativo dell'ordinanza: “Il traffico è vietato su via A. Baslini e strade laterali della stessa, escluso residenti e veicoli interessati al raggiungimento delle unità immobiliari presenti nella zona residenziale”. Signor Comandante, non mi racconti che è stato tentato di limitare il traffico nella zona, ma non si può impedire a tutti di accedere agli immobili nelle strade laterali. O si limita il transito ai residenti, oppure una limitazione del genere è in realtà assolutamente fasulla. Se io mi tenessi in automobile una lettera con l'indirizzo di una persona abitante in via Antonio Baslini o in una via laterale, sarei interessato a passare di là. Ne consegue che un solerte tutore dell'ordine non potrebbe fare altro che constatare quella necessità e giustificare il mio passaggio senza contravvenzione. Anche se la busta in realtà fosse vuota, visto che non può chiedermi di aprire la lettera (la riservatezza della corrispondenza è tutelata dalla Costituzione e un'ordinanza del genere non sarebbe sufficiente a giustificare la sua violazione, a meno che tra le sue prerogative non ci sia anche quella di svolgere le funzioni dell'Autorità Giudiziaria, unica legittimata a giustificare tale violazione).
Si ricordi un'ultima cosa, signor Comandante, ci sono tantissime strade in Merate che presentano situazioni di pericolo pari o forse maggiori di via A. Baslini (a mente mi ricordo la via Trento e l'incrocio tra via Donizetti e via S. Maria di Loreto). Cosa facciamo, limitiamo il traffico allo stesso modo ovunque?


El Cofos

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