In vista della consultazione referendaria di giugno pubblichiamo un interessante e chiaro intervento sul "legittimo impedimento".
Ipotizziamo che una persona sia imputata in un processo penale. Il codice vigente garantisce all'imputato il diritto ad essere e a non essere presente.
Ipotizziamo che una persona sia imputata in un processo penale. Il codice vigente garantisce all'imputato il diritto ad essere e a non essere presente.
Il diritto a non essere presente viene garantito tramite la norma che prevede che l'imputato non possa essere condotto coattivamente nell'aula dove si svolge il processo (se non vuole essere presente, ha il diritto di non esserlo). Ma l'imputato ha anche pieno diritto di essere presente al suo processo. Se esistono circostanze (gravi e dimostrate) che impediscono all'imputato di essere presente in aula il giorno dell'udienza, il Giudice, valutate le circostanze, dispone il rinvio ad altra data. In quel caso nessuna attività può essere svolta in quell'udienza. Chiaro che non tutto può costituire legittimo impedimento (ad esempio difficilmente un'attività lavorativa può essere considerata un legittimo impedimento, salvo, ad esempio, l'intervento salvavita dell'unico medico disponibile, mentre i problemi di salute sono considerati validi se effettivamente gravi -non l'influenza o il raffreddore).
La legge 51 del 2010 aveva introdotto un nuovo concetto: l'attività di Presidente del Consiglio e quella dei Ministri, di fatto, era diventata automaticamente legittimo impedimento. Bastava, ad esempio, che la Presidenza del Consiglio o il Ministero inviassero una comunicazione dicendo che il Presidente del Consiglio dovesse svolgere attività preparatoria di un qualsiasi Consiglio dei Ministri, ad esempio, e il Giudice non aveva nessun diritto di sindacare, ma doveva rinviare il processo. Sulla norma di fatto è intervenuta la Corte Costituzionale nello scorso gennaio, restituendo di fatto al Giudice il potere di sindacare se l'impedimento è effettivamente legittimo o no, sia dal punto di vista della sussistenza dell'attività da svolgere, sia dal punto di vista dell'importanza dell'attività.
Il referendum però rimane. Si tratta adesso di una questione politica. La norma sul legittimo impedimento esiste già e il giudice è in grado di decidere se l'impedimento ci sia o no. Non c'è bisogno di fare una norma apposta per l'attività di Governo.
El Cofos
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