Narrano le cronache medioevali che, di venerdì, qualche prelato, per tacitare i morsi della fame e quelli più crudi della coscienza, usasse la formula "Ego te baptizo piscem" per trasformare la carne in pesce. Analogamente i cinque dossi, in rigoroso verde padano, di Arnaboldi avenue, non essendo a norma in quanto tali, sono stati trasformati in altrettanti attraversamenti pedonali con dovizia di segnaletica verticale ed orizzontale. In effetti è necessario che la gran folla di pedoni che si aggira per il luogo possa utilizzare i cinque passaggi pedonali, distanziati di cento metri l'uno dall'altro, per passare dal prato di Vizzago alle abitazioni e viceversa.
Esiste la seguente nota del Ministero dei Lavori Pubblici/Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, con rifermimento di protocollo 2867/2001 ed oggetto "Attraversamenti pedonali rialzati":
Si comunica che gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità.
Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e, per esse, non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio, quanto piuttosto motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso Ente (il Comune) può e deve valutare.
Tali opere possono essere eseguite dall' Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa e, garantendo, comunque, la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche.
In buona sostanza, a causa della carenza di precisa normativa, il Ministero non dà autorizzazioni demandando all' Ente proprietario della strada di individuare le motivazioni ed assumendosene le responsabilità (sic!). Ci permettiamo di rilevare che eventuali inconvenienti potrebbero verificarsi soprattutto alle persone e non solo ai veicoli.
Esiste la seguente nota del Ministero dei Lavori Pubblici/Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, con rifermimento di protocollo 2867/2001 ed oggetto "Attraversamenti pedonali rialzati":
Si comunica che gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità.
Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e, per esse, non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio, quanto piuttosto motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso Ente (il Comune) può e deve valutare.
Tali opere possono essere eseguite dall' Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa e, garantendo, comunque, la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche.
Il Dirigente Tecnico Ing. Francesco Mazziotta
In buona sostanza, a causa della carenza di precisa normativa, il Ministero non dà autorizzazioni demandando all' Ente proprietario della strada di individuare le motivazioni ed assumendosene le responsabilità (sic!). Ci permettiamo di rilevare che eventuali inconvenienti potrebbero verificarsi soprattutto alle persone e non solo ai veicoli.
Ernesto Passoni
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